ASSICURAZIONI
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CODICE CIVILE - LIBRO QUARTO DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO XX Dell'assicurazione
Sezione I. Disposizioni generali (in questa pagina)
Sezione II. Dell'assicurazione contro i danni
Sezione III. Dell'assicurazione sulla vita
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Sezione IV. Della riassicurazione
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Sezione V. Disposizioni finali
LIBRO QUARTO DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO XX Dell'assicurazione.
Sezione I. Disposizioni generali.
1882. Nozione L'assicurazione è
il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio
(c. 2952), si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a
pagare un capitale o una rendita (c. 1872 ss.) al verificarsi di un
evento attinente alla vita umana.
1883. Esercizio delle assicurazioni
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di
diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza
delle norme stabilite dalle leggi speciali.
1884. Assicurazioni mutue Le
assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo,
in quanto compatibili con la specialità del rapporto (c. 2546 ss.).
1885. Assicurazioni contro i rischi della
navigazione Le assicurazioni contro i rischi della
navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per
quanto non è regolato dal codice della navigazione (nav. 446 ss.,
514 ss.).
1886. Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In
mancanza si applicano le norme del presente capo.
1887. Efficacia della proposta
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (c. 13291) per il termine di quindici
giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica (c.
2964). Il termine decorre dalla data della consegna o della
spedizione della proposta (c. 1932).
1888. Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (c. 2725).
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di
assicurazione o altro documento da lui sottoscritto (att. c. 187).
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese
del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può
esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. c.
187 ).
1889. Polizze all'ordine e al portatore
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o
al portatore, il suo trasferimento importa il trasferimento del credito
verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione (c. 14072 ,
19185 , 2002). Tuttavia l'assicuratore è liberato se, senza dolo o colpa grave,
adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore
della polizza, anche se questi non è l'assicurato (c. 19922). In
caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine,
si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli
all'ordine (c. 2016 ss.; att. c. 187).
1890. Assicurazione in nome altrui
Se il contraente stipula
l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato
può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi
del sinistro (c. 1399). Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi
derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha
avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa (l. camb. 11;
l. ass. 14). Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento
in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
1891. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi
spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal
contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere
adempiuti che dall'assicurato (c. 9634) . I diritti derivanti dal
contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in
possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre
al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di
conservazione (c. 2756 ).
1892. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a
circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso
o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto
il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (c. 1441 ss.)
del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa
grave (c. 1894, 1898). L'assicuratore decade (c. 2964 ss.) dal
diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza,
non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di
assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento
e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il
sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal
comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto
è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (c. 1932).
1893. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del
contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso (c.
13732), mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi
dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o
la reticenza (c. 1894). Se il sinistro si verifica prima che
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta
dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere
dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della
differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (c. 1932).
1894. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi
(c. 1890, 1891), se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle
dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a
favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893
(c. 1391, 1932).
1895. Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo (c. 1325 n. 2, 1418)se il
rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della
conclusione del contratto (nav. 514).
1896. Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la
conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al
pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia
comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi
al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione
o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti
dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore
alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo,
l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
1897. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica
all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio
tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del
contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore,
l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata
di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere
che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto (c.
13732) entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la
comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto
dopo un mese (c. 1932; att. c. 187).
1898. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di
dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano
il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse
esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della
conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato
(c. 1892, 1926). L'assicuratore può recedere dal contratto (c.
13732), dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un
mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo
conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso
dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto
dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per
l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano
all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in
corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per
la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non
risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non
avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse
esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è
ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel
contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio
fosse esistito al tempo del contratto stesso (c. 1932; att. c. 187).
1899. Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del
contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata
stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le
parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno
facoltà di recedere dal contratto (c. 13732), con preavviso di sei
mesi, che può darsi anche mediante raccomandata. Il contratto può
essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga
tacita non può avere una durata superiore a due anni (c. 1932; att.
c. 187). Le norme del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).
1900. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei
dipendenti
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri
cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o
del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave
(c. 1917). L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da
dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali
l'assicurato deve rispondere (c. 2048, 2049; nav. 524). Egli è
obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri
conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del
beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana (cost. 2)o
nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore (c. 19143 ;
nav. 5222).
1901. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima
rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta
sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente
paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il
contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello
della scadenza (c. 1460) . Nelle ipotesi previste dai due commi
precedenti il contratto è risoluto di diritto (c. 1453 ss.) se
l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio
o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione;
l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo
al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La
presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (c. 1919
ss., 1924, 1932; att. c. 187).
1902. Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
La fusione (c. 2501 s.) e la concentrazione di aziende tra più
imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto
di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice
che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti
(c. 25044). Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi
speciali (c. 2558). Nel caso di liquidazione coatta amministrativa
(l. fall. 194 ss.) dell'impresa assicuratrice, il contratto di
assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle
leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore
della massa degli assicurati (att. c. 187).
1903. Agenti di assicurazione
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti
concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti
medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata
nelle forme richieste dalla legge (c. 1753). Possono inoltre
promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome
dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti
compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità
giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è
stato concluso il contratto (c. 1932; att. c. 187).