Denuncia di un sinistro stradale
Nella denuncia di un sinistro stradale, è bene avere chiaro che una denuncia
correttamente completa in ogni parte, accelera la procedura di liquidazione del
danno, se quindi non c'è accordo sulle modalità del sinistro, oppure la parte
avversa non vuole firmare il
modulo CID, è bene richiedere l'intervento dell'autorità (Polizia,
Carabinieri o Vigili Urbani), se invece le due parti sostanzialmente concordano,
compilare con cura il Modulo Blu (vedi
Assicurazione modulo CID).
Se abbiamo a disposizione una macchina fotografica o simile, è bene scattare
delle fotografie sul luogo dell’incidente, considerando nella fotografia stessa
tutti gli elementi e riferimenti fisici. e non limitandosi a fotografare solo i
veicoli
E' comunque di fondamentale importanza, soprattutto se non viene firmato il CID
e non intervengono le autorità, prendere le generalità degli eventuali
testimoni.
Se si accusano anche lievi dolori, recarsi sempre al Pronto Soccorso per gli
accertamenti del caso, potrebbero essere utili in seguito, ovvero in sede di
accertamento del danno biologico. E' a questo proposito bene informare che
i danni derivanti da un sinistro stradale possono essere materiali, biologici e
morali. Quindi, in sede di risarcimento danni, occorrerà tenere ben
presente questa diversità e magari, quando ci sono danni alla persona (quindi
biologici e morali), rivolersi ad un avvocato.
Ci pare il caso di ricordare che l'assistenza di un esperto avvocato può e di
molto, migliorare l'esito di una pratica di sinistro ed inoltre, tale assistenza
risulterà per il danneggiato gratuita, poiché la parcella dell'avvocato sarà
pagata dall'assicurazione (ovviamente se al danneggiato sarà riconosciuto il
100% di ragione).
Riguardo ai danni materiali occorre sapere che se la riparazione del veicolo
risulterà antieconomica (ovvero il costo della riparazione supererà il valore
del veicolo alla data del sinistro), la Compagnia Assicuratrice sarà tenuta a
risarcire solo il valore medio del veicolo risultante su Eurotax, oltre le spese
per la demolizione e immatricolazione di un veicolo nuovo e l'importo della
tassa di circolazione non usufruito.
Liquidazione danni
In caso di liquidazione o pagamento dei danni, il danneggiato riceverà un'offerta da parte della sua
Compagnia di Assicurazioni o da parte della Compagnia del danneggiante.
Nel caso in cui il danneggiato accetta l'offerta, la Compagnia deve
corrispondere la somma indicata entro 15 giorni dall'accettazione.
Nel caso che il danneggiato
non ritenga congrua l'offerta, può incamerare la somma offerta, dichiarando che
questa verrà accettata in acconto.
Nel caso che il danneggiato
non risponda alla lettera di offerta entro 30 giorni dal ricevimento, vale il silenzio-assenso e la
compagnia dovrà effettuare la liquidazione entro i successivi 15 giorni.
Nel caso che l'assicurazione non
provveda a formulare alcuna offerta o non provveda alla liquidazione o comunque
in caso di contenzioso, il danneggiato potrà ricorrere al Giudice di Pace per
valori entro i 15.493,71 Euro o al Tribunale ordinario per valori superiori.
MODULI:
CAMBIO RESIDENZA ASSICURATO
DENUNCIA RICOVERO COPERTO DA POLIZZA
DENUNCIA SINISTRO COPERTO DA POLIZZA
DENUNCIA SINISTRO COPERTO DA POLIZZA RCA
DENUNCIA SINISTRO INFORTUNIO
DENUNCIA SINISTRO MALATTIA
DENUNCIA SINISTRO RC AUTO CON CID
LETTERA DISDETTA POLIZZA ASSICURAZIONE
MODULO BLU CID - Constatazione amichevole di incidente
PAGAMENTO CAPITALE ASSICURAZIONE VITA
RECESSO ASSICURAZIONE VITA
RECLAMO ALL'ISVAP CONTRO COMPAGNIA ASSICURAZIONE
RIATTIVAZIONE POLIZZA RCA SOSPESA
RICHIESTA INTERRUZIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE
RICHIESTA PREVENTIVO ASSICURAZIONE RC AUTO
RICHIESTA RIDUZIONE POLIZZA VITA
RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PARTE AVVERSA
RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PROPRIA ASSICURAZIONE
RICHIESTA ATTIVAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
RISCATTO ASSICURAZIONE VITA
SOSPENSIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO