ASSICURAZIONI
assicurazioni & assicurazione
responsabilità civile auto RCA
assicurazione assistenza legale
assicurazione auto classi merito
assicurazione auto conveniente
assicurazione auto donna
assicurazione auto giornaliera
assicurazione auto preventivo
assicurazione auto temporanea
assicurazione bonus-malus
assicurazione franchigia
assicurazione modulo CID
assicurazione sinistro
associazioni consumatori
compagnie assicurazione
contratto assicurazione
disdetta assicurazione auto
leggi assicurazione
massimali RCA
L’attestato di rischio
L'attestato di rischio è un documento che
viene rilasciato dalla Compagnia di Assicurazione del contraente.
Esso indica il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque
anni e la classe di merito (CIP detta oggi CU - Conversione
Universale) a cui deve essere assoggettato l’assicurato al momento
della stipula di una nuova polizza Rc auto Bonus-Malus.
I
sinistri indicati nell'attestato di rischio devono essere sia
quelli denunciati e pagati dalla Compagnia dell'assicurato, sia
quelli posti a riserva ( quelli denunciati, ma non ancora pagati).
Ovviamente, se a un sinistro posto a riserva non corrisponderà un
pagamento della Compagnia, al contratto successivo l’assicurato
dovrà vedersi assegnare la classe di merito alla quale avrebbe avuto
diritto e la restituzione della differenza di premio pagata in più.
Per quanto tempo vale l’attestato di rischio?
L’attestato di rischio ha una validità temporale di 3 mesi
e dunque l’assicurato, per usufruire della classe di merito
maturata, dovrà stipulare un nuova polizza entro tale termine.
Tuttavia l’articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 ha modificato l’articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni
disponendo che l'attestato di rischio può essere valido per 5 anni, a condizione che l'assicurato dichiari
di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente
contratto. Trascorsi dunque cinque anni, senza che l'assicurato abbia
provveduto a stipulare altra polizza Rc Auto Bonus-Malus,
l'assicurato verrà trattato come un assicurato "novizio" e dunque si
vedrà assegnare la classe d'ingresso.
Quando deve essere rilasciato l'attestato di rischio?
Secondo le nuove disposizioni
di legge, ogni Compagnia di Assicurazioni è tenuta (anche in caso di
contratti a tacito rinnovo o in caso di avvenuta disdetta e per
qualunque canale di vendita) a trasmettere al contraente, almeno 30
giorni prima della scadenza del contratto, l’attestato di rischio,
unitamente a chiare informazioni inerenti le modalità dell’eventuale
disdetta e informazioni sul nuovo premio in caso di rinnovo.
Ho due classi di merito, perché?
Non accade sempre, ma è possibile avere due classi. Ci sono infatti delle compagnie che hanno una classifica
diversa da quella ufficiale o universale. Dunque nell'attestato di rischio viene riportata:
- la classe "interna" o "contrattuale" che vale solo se l'assicurato si riassicura con la stessa compagnia;
- la classe CU (Conversione Universale) che vale per tutte le altre compagnie di assicurazioni.
Quali sono le norme che impongono il rilascio dell'attestato di rischio?
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il regolamento ISVAP, che
attua le disposizioni del nuovo codice delle assicurazioni emanato
con D.Lgs 209/2005. Questi i principali articoli
Art. 2 (Obblighi di
comunicazione)
1. Le imprese trasmettono ai
contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima
della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola
contrattuale che preveda la proroga tacita.
2. L’obbligo di comunicazione fa
salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza
obblighi di disdetta, nel caso in cui l’assicuratore, pur prevedendo
la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini,
abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della
disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al
contratto oggetto di rinnovo.
3. Le imprese, qualora
intendano, in occasione della comunicazione, procedere a
formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione
al contraente gli obblighi di cui all’art. 132, comma 1 del decreto.
Art. 3 (Contenuto della
comunicazione)
1. La comunicazione è redatta in
conformità allo schema di cui all’allegato 1 e contiene le seguenti
informazioni:
- la data di scadenza del contratto;
- modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del
contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite
direttamente o per il tramite di intermediari o call center.
Art. 4
(Obbligo di rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio)
1. Le imprese trasmettono al
contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto,
unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2, l’attestazione
sullo stato del rischio.
2. L’obbligo di cui al comma 1
sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il
contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la
proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta
contrattuale.
3. Nel caso di sospensione della
garanzia nel corso del contratto l’attestazione, unitamente alla
comunicazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento, deve
essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del
periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato
all’atto della riattivazione.
4. Le imprese inviano
un’attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro
riservato, che abbia dato luogo all’applicazione della conseguente
maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza
seguito. In tal caso, le imprese prevedono modalità per il rimborso
del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto
assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente
ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso
all’assicuratore che presta la copertura.
5. Qualora in corso di contratto
si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo,
esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita,
demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo
di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente
la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di
vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà
di risoluzione del contratto di cui all’articolo 171 comma 1,
lettera a) del Codice delle Assicurazioni.
Art. 6 (Contenuto
dell’attestazione sullo stato del rischio)
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa
di assicurazione;
b) il nome del contraente se
persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la
denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
c) il numero del contratto di
assicurazione;
d) i dati della targa del
veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero,
quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o
del motore del veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria in base
alla quale è stato stipulato il contratto;
f) la data di scadenza del
contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
g) la classe di merito di
provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità
successiva e la classe di conversione universale come definita
nell’allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla
base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la
variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste
con franchigia;
h) l’indicazione del numero dei
sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per
tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione
del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero
dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero
dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono
essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a
rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del
premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente
prevista;
i) gli eventuali importi delle
franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato;
j) la firma dell’assicuratore.