FAQ
Il modulo blu deve essere compilato integralmente per essere risarciti direttamente?
E' assolutamente indispensabile indicare cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei
due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o
il disegno dell'incidente, le firme dei due conducenti.
E’ possibile fare delle aggiunte o delle correzioni nel modulo CID?
Sono possibili, ma devono comparire su tutte le 4 copie del modulo.
Dal modulo blu risultano feriti, può essere applicata la procedura con indennizzo diretto?
Si, è applicabile per i danni subiti dalle persone, fino ad un'invalidità non superiore al 9% per ciascuna persona.
Se sul modulo blu non sono stati indicati i feriti ma, poi questi
emergono, cosa succede?
Ai fini del risarcimento è
sufficiente che ogni lesione sia adeguatamente documentata.
Cosa succede se poi i danni alla persona superano il 9% d'invalidità?
La Compagnia dell’assicurato trasferirà la pratica alla Compagnia
che ha assicurato il veicolo responsabile del sinistro.
Il modulo Blu o di Constatazione amichevole di incidente
Il modulo BLU CID (Convenzione per l'Indennizzo Diretto), consente all'assicurato, in molti casi,
di ottenere il risarcimento dei danni rapidamente e direttamente dalla propria compagnia di
Assicurazioni.
A cosa esattamente serve il modulo blu?
Dal 1° febbraio 2007, chi ha subìto un incidente provocato da un altro veicolo che abbia
causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla sua persona, deve rivolgerti direttamente alla propria assicurazione,
in tale caso si parla di indennizzo diretto.
Il modulo blu vale a tutti gli effetti come denuncia di sinistro, ma se è firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente,
è correttamente compilato e consegnato (entro 3 giorni) alla propria compagnia di assicurazione produce la liquidazione del danno
entro 30 giorni dalla data dell’incidente (sempre che ricorrano certe condizioni).
Scarica il Modulo Blu
Quali sono le condizioni per ricevere l'indennizzo diretto in 30 giorni?
Si può ricevere l'indennizzo diretto, ovvero essere indennizzati dalla nostra Compagnia di Assicurazioni entro i 30 gg, se ricorrono le seguenti condizioni:
deve trattarsi di un sinistro fra due veicoli (e non più di due) a motore (con targa italiana) identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;
il modulo blu deve essere stato integralmente compilato e firmato da entrambi i conducenti;
ogni invalidità riportata non deve superare il 9%; .
non devono essere coinvolti ciclomotori ammessi alla circolazione prima del 14 luglio 2006;
non devono essere stati danneggiati gli eventuali terzi trasportati, che non hanno il diritto all'indennizzo diretto e pertanto
dovranno essere risarciti dalla compagnia della parte avversa.
E se non rientro nelle condizioni per ottenere l'indennizzo diretto?
Se anche una delle condizioni per ottenere il risarcimento diretto non viene soddisfatta, dovrai procedere con la procedura ordinaria,
il modulo blu potrà esserti comunque utile come allegato alla richiesta di danni da inviare all'assicurazione della controparte
indicando il giorno, luogo ed ora dove il veicolo potrà essere
periziato (vedi
Denuncia Sinistro RC Auto con CID).
Ho effettuato la richiesta danni e ora cosa succede?
A questo punto i doveri della Compagnia di Assicurazione sono:
periziare il tuo veicolo entro 10 giorni dal messa a disposizione dello stesso.
entro trenta giorni (o 60gg con procedura ordinaria) dalla ricezione della tua richiesta di risarcimento, l'impresa
deve formulare l'offerta per risarcirti, ovvero comunicare gli eventuali motivi per i quali non ritiene di farti
alcuna offerta.
pagarti quanto ha offerto, entro 15 giorni dalla tua accettazione dell'offerta.
E se la compagnia non rispetta i miei diritti?
Nel caso tu ritenga lesi i tuoi diritti, puoi rivolgerti:
ad un'associazione
di consumatori, che potrà attivare una procedura di conciliazione,
non preclusiva di una eventuale tua successiva azione legale.
o anche all'ISVAP - Vedi
Reclamo all'ISVAP contro Compagnia Assicurazione.
Cosa dice la legge in questi casi?
La risposta alla tua domanda richiederebbe dei libri, ma se vuoi saperne di più ti consigliamo di leggere i seguenti articoli (tratti dal Codice delle assicurazioni private Dlgs 209/2005):
Art. 148 - Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo
145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui
all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli
aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta
ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula
al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di
denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel
sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui
non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di
risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi
diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve
contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell'accertamento e della valutazione del danno da parte
dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del
danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da
attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza
postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi
dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di
famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a
provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni
dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e
fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui
al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti
organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle
modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e
alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma
è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in
caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla
ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i
termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di
ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare
l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella
liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa
corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità,
tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre
al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato
dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del
codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando
la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di
quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi,
il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria,
copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi
all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali
per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a
richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione
stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle
voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando
l'importo corrisposto.
Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore
identificati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o
ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di
risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni
al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà
dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno
alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta
contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si
applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero
ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come
disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della
richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla
liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del
veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti
fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro
quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato
è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei
confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di
assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni,
corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di
non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna
risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all'eventuale
liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il
risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di
offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti
dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre
l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli
confronti della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere
di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa,
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma
restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra
le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema
di risarcimento diretto.