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Assicurazione MODULO CID
o BLU
liquidazione e indennizzo diretto danni
Conoscere
i vantaggi del modulo CID, ovvero della Convenzione Indennizzo
Diretto è conveniente, evita discussioni e i nostri danni possono
essere liquidati rapidamente.
Il modulo Blu semplifica la
liquidazione dei danni
- Il modulo CID (Convenzione per l'Indennizzo Diretto)
chiamato anche modulo BLU, consente all'assicurato, in molti casi, di ottenere il risarcimento dei danni rapidamente e direttamente dalla propria compagnia di Assicurazioni.
>>>>> Scarica
il Modulo Blu CID <<<<< Con provvedimento dell' ISVAP del 13 dicembre 2002 n° 2136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2002, è stato approvato il nuovo modulo di denuncia di sinistro
R.c. auto. Questi i principali articoli: Art. 1
- Modello di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della R.C.
autoveicoli
1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il modello di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della r. c. autoveicoli, riportato nell’allegato 1.
2. Il modello di cui al comma 1 sostituisce quello allegato al d. m. 28 luglio 1977 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art. 2 - Uso di modelli di denuncia di sinistro
esteri
1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, l'obbligo previsto dall'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, può essere adempiuto anche utilizzando modelli rilasciati da assicuratori esteri purché conformi al modello di cui all’art. 1.
Art. 3 - Altre informazioni
1. Al modello di cui all’art. 1 è aggiunto un ulteriore foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell’allegato 2, al fine di raccogliere altre informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per l’aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l’ISVAP ai sensi dell’art. 2 comma 5 quater della legge 26 maggio 2000, n. 137.
2. Il foglio aggiuntivo di cui al comma 1 non costituisce parte del modulo di denuncia di cui all’art. 1, che mantiene i propri effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.
Quando
si può ricevere l'indennizzo diretto, ovvero essere indennizzati
dalla nostra Compagnia di Assicurazioni? Per avere
l'indennizzo diretto queste sono le principali condizioni:
deve
trattarsi di un sinistro fra due veicoli (e non più di due) a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria;
il modulo blu deve essere stato integralmente compilato e firmato da
entrambi i conducenti;
ogni invalidità riportata non deve superare il 9%; .
non devono essere coinvolti ciclomotori;
i terzi trasportati non hanno il diritto a indennizzo diretto (dunque
dovranno essere risarciti dalla compagnia della parte avversa). Se dunque abbiamo avuto un sinistro e
sono state soddisfatte tutte le condizioni, è possibile, ma non
obbligatorio, richiedere il risarcimento
alla nostra compagnia, allegando una copia del Modulo Blu e indicando il giorno, luogo ed ora dove il veicolo potrà essere
periziato (vedi Denuncia
Sinistro RC Auto con CID). Bene ... abbiamo fatto tutto! A questo punto i doveri della nostra
Compagnia di Assicurazione sono:
periziare il veicolo entro 10 giorni dal messa
a disposizione dello stesso.
entro trenta giorni dalla ricezione della
nostra richiesta di risarcimento, l'impresa di assicurazione deve formulare offerta per
risarcire, ovvero comunicare gli eventuali motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
pagare il danno o parte di esso (se non avevamo
completamente ragione) entro 15 giorni dalla nostra accettazione
dell'offerta.
E' quindi molto importante e
conveniente tenere nella nostra auto, più copie del modulo blu e
magari già compilate con i nostri dati. Se la compagnia
assicuratrice non rispetta i termini della convenzione CID, possiamo
far valere i nostri diritti rivolgendosi ad un'associazione di
consumatori, che potrà attivare una procedura di conciliazione,
assolutamente non preclusiva di una eventuale nostra successiva
azione legale. Vedi anche Reclamo all'ISVAP contro Compagnia
Assicurazione.
Per saperne di più è bene leggere
anche gli articoli del codice delle assicurazioni sull'indennizzo diretto:
Art. 148 - Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo
nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
FAQ Il
modulo blu deve essere compilato integralmente per essere risarciti
direttamente? E' assolutamente indispensabile indicare
cognome e nome di entrambi gli assicurati, le
targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell'incidente, le firme
dei due conducenti. E’ possibile fare delle
aggiunte o delle correzioni nel modulo CID?
Sono
possibili, ma devono comparire su tutte le 4 copie del modulo.
Dal modulo blu risultano feriti, può essere applicata la
procedura con indennizzo diretto?
Si, è applicabile per i danni subiti dalle persone, fino ad un
importo di 15.000 Euro per ciascuna persona.
Se
sul modulo blu non sono stati indicati i feriti ma, poi questi emergono,
cosa succede? Ai fini del risarcimento è sufficiente che
ogni lesione sia adeguatamente documentata.
Cosa succede se poi i danni alla persona superano 15.000 Euro? La Compagnia dell’assicurato
trasferirà la pratica alla Compagnia che ha assicurato il veicolo
responsabile del sinistro.
TUTTO
ASSICURAZIONI
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