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ASSICURAZIONE CANI
la polizza per chi
possiede un cane
L'assicurazione
del proprio cane è, per chi possiede cani pericolosi, un
obbligo di legge, ma chi ama la tranquillità, con una polizza
adeguata e con pochi euro può, assicurare questo e altri piccoli
rischi.
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PALESTRE
INTEGRATORI
DIMAGRIRE
DIETE
ELETTROSTIMOLATORI
Obblighi per i
possessori di cani - In Italia si stimano circa 7 milioni
di cani per lo più tenuti da circa il 23% delle famiglie italiane.
I cani considerati veramente pericolosi (vedi elenco razze,
riportato dall'allegato dell'Ordinanza del 27 Agosto 2004 presente
in questa pagina) sono circa 16.000. Le norme vigenti impongono a
carico dei proprietari di tutti i cani, l'obbligo:
di
registrazione dell'animale all'anagrafe canina, che consiste
nell'identificazione del cane tramite un tatuaggio o di un
microchip;
di certificazione di avvenuta vaccinazione
dell'animale;
di passaporto europeo ai sensi del regolamento CE
998/2003, per spostarsi da una nazione all'altra della comunità
europea;
di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani
quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti
nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
Inoltre per i
possessori di cani pericolosi, ai sensi delle ordinanze riportate in
questa pagina, vige l'obbligo di stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal
proprio cane contro terzi. Tuttavia, considerato che tutti i cani,
di tutte le razze possono sviluppare un comportamento aggressivo, è
consigliabile per chi possiede un cane, una buona copertura
assicurativa. La polizza più comune per assicurare questo tipo di
rischio è la polizza "R.C. del capo famiglia", ma
esistono prodotti assicurativi multirischio anche riferiti alla
casa, oppure polizze che coprono la Responsabilità Civile dei danni
a Terzi R.C.T.
Come al solito, bastano alcuni click del nostro
mouse, per richiedere qualche preventivo e leggere l'informativa
della compagnia assicurativa. Gia in questa pagina ci sono compagnie
che stipulano questo tipo di polizza, ma se non ti bastano prova con
il box
Ricerca
in fondo a questa pagina.
ORDINANZA del 9 Settembre 2003 -
MINISTERO
DELLA SALUTE Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di
aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi. (GU
n. 212 del 12-9-2003) IL
MINISTRO DELLA SALUTE Visto
il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista
la legge 14 agosto 1991, n. 281; Visto
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto
l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti i reiterati e sempre più
frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza
particolarmente pericolosa, quali i pit-bull; Ritenuta
la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della emanazione
di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni
cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1.
Sono vietati:
a)
l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o
potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze
con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2°
della classificazione della Federazione cinologica internazionale;
b) qualsiasi operazione di
selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di
svilupparne l'aggressività;
c)
la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1,
commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.
Art.
2. 1. I proprietari
e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano in luogo
pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il
guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma,
lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per
tendenza;
b) a chi
e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di
sicurezza personale;
c)
a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d)
a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i
reati di cui all'art. 727 del codice penale;
e)
ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
2. I divieti di cui al comma 1 non
si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso
le scuole nazionali come cani guida. 3.
Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 è tenuto a
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per
danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di
durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4. I detentori che non intendono
mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni
di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità
veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee
soluzioni di affidamento del proprio cane. 5.
La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze
armate, di polizia e di protezione civile. La
presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in
vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
9 settembre 2003
Il
Ministro: Sirchia
TRAGHETTI
CAMPEGGI
CAMPER
NAVIGATORI
SATELLITARI AGRITURISMO
ORDINANZA
del 27 Agosto 2004
- MINISTERO DELLA SALUTE Tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressività di cani.
GU N. 213 del 27.08.2004
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112; Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del
codice penale; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; Visti gli episodi di aggressione alle persone
da parte di cani; Ritenuta la necessità e l'urgenza di
adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa
organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute
pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1.
Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare
l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il
rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri
incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di
incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; d) la sottoposizione di cani a doping,
così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14
dicembre 2000, n. 376.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani,
analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c)
e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno
l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai
cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai
cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di
trasporto. 2. E' vietato acquistare, possedere o detenere
cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione
personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche
non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro
il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due
anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche
non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis,
544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli
previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e
inabilitati per infermità. 3. I divieti di cui al comma 2 del presente
articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non
udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati
dal proprio cane contro terzi.
Art. 4.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla
presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale
stesso. 2. La presente ordinanza non si applica ai
cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione
civile, dei Vigili del fuoco. La presente ordinanza e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un
anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Sirchia
AUTO
NUOVE AUTO
USATE AUTO
KM 0 FINANZIAMENTI
AUTO NOLEGGIO
AUTO
Elenco delle razze canine e loro incroci a
rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), della presente Ordinanza: American Bulldog;
Cane da pastore di
Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino;
Fila brazileiro; Mastino napoletano;
Perro da canapo majoero; Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin; Pit bull;
Pitt bull mastiff; Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo; Rottweiler;
Tosa inu.
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